21 Giu Audizione della Commissione Diritti Umani a Gisella Trincas e Marco de Martino sulla contenzione
Senato della Repubblica. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
21 giugno 2016
Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Gisella Trincas, presidente dell’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), e dell’avvocato Marco De Martino, sulla contenzione.
Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell’8 giugno scorso.
Il presidente MANCONI inquadra l’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla contenzione sottolineando l’importanza dell’attività delle oltre centosessanta associazioni rappresentata dall’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), i cui soci sono prevalentemente familiari, ma anche utenti dei servizi di salute mentale. Ricorda inoltre il ruolo dell’avvocato De Martino, legale di Antonio Mottola, protagonista di una storia drammatica nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia e per molti versi emblematica rispetto al percorso che in Italia può compiere una persona che presenta un disagio mentale, già oggetto di un’audizione presso la Commissione il 4 agosto 2015.
La dottoressa Gisella TRINCAS, presidente dell’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale (UNASAM), sottolinea come la pratica della contenzione sia molto diffusa nella maggior parte dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali. Si tratta di servizi a porte chiuse non accessibili ai familiari dei pazienti o alle associazioni di sostegno all’interno di un più generale sistema chiuso che rappresenta un modello di salute mentale ormai superato. Chi vive l’esperienza della sofferenza mentale deve poter contare su una pluralità di interventi (sociali e sanitari) che garantiscano una presa in cura personalizzata e condivisa, l’inclusione sociale, la guarigione possibile. Per garantire ciò i servizi di salute mentale comunitaria dovrebbero saper intercettare e rispondere ai bisogni espressi, essere accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, orientati alla prevenzione e alla cura.
Continuano a verificarsi episodi di contenzione in seguito a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) lesivi della dignità delle persone. Un uomo di 48 anni ad Ancona, ricoverato da marzo a giugno 2016, è stato più volte contenuto per un totale di 11 giorni, vale a dire 251 ore: era nudo, in una stanza da solo, lontano dal campanello con cui chiedere aiuto. Ha gridato per ore fino a perdere completamente la voce. Le cinghie hanno provocato lesioni in tutti gli arti e provocato dolori fortissimi ancora adesso avvertiti e profondo sconvolgimento. Questa situazione estrema non è un’eccezione, purtroppo, e vi sono altri casi recenti noti. In Veneto un ragazzo di 19 anni affetto da autismo è stato legato e pesantemente sedato nonostante le indicazioni a non sottoporlo a farmaci neurolettici. A Sassari un ragazzo di 14 anni, che non era un paziente psichiatrico, in seguito a Tso dopo un litigio con i genitori, è stato contenuto e gli è stato impedito di parlare con un giudice per chiedere l’affidamento a una zia.
Vi sono poi le tragiche morti degli ultimi anni: Francesco Mastrogiovanni, maestro di cinquantotto anni, è morto nel servizio psichiatrico di Vallo della Lucania nel 2009, dopo 4 giorni di contenzione. Si è attualmente al secondo grado di giudizio. Tre anni prima, nel 2006, a Cagliari, in un servizio psichiatrico, moriva Giuseppe Casu, sessantenne, rimasto legato per una settimana. In questo caso la vicenda si è conclusa con l’assoluzione del direttore e dei medici del servizio e con la condanna, in un procedimento penale parallelo, del primario di Anatomia Patologica e del tecnico di laboratorio per aver fatto “sparire” i reperti dell’autopsia del paziente sostituendoli con quelli di un altro cadavere al fine di avallare la diagnosi dei colleghi del reparto di psichiatria.
Vi sono delle raccomandazioni della Conferenza Stato-Regioni in merito al ricorso alla contenzione, ma le Regioni non hanno adottato le linee guida necessarie. Pur in un contesto legislativo avanzatissimo come quello italiano, grazie alla legge 180, il ricorso alla contenzione rimane una questione da risolvere ma lo si può fare solo inquadrandola all’interno del contesto generale dell’organizzazione dei servizi di salute mentale e affrontando le motivazioni culturali, le carenze delle piante organiche, la mancanza di formazione degli operatori e l’insieme di difficoltà che gli operatori incontrano nell’avere a che fare con situazioni complesse che richiederebbero attenzione e risorse diverse.
L’avvocato Marco DE MARTINO sottolinea una serie di elementi empirici da considerare in relazione al tema della contenzione e dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza per andare alla radice del problema. Innanzitutto, secondo i dati Istat 2016, un milione di bambini vivono in povertà economica assoluta nel nostro Paese. Il dato diviene ancor più significativo considerando che del milione di minori che vivono in povertà assoluta, circa 861.000 fanno parte di una famiglia in cui c’è almeno un occupato. Questo significa che il reddito da lavoro, da solo, non garantisce l’accesso ai beni di prima necessità. Al Sud la percentuale di bambini in povertà relativa (cioè a rischio povertà) raggiunge quasi il 30 per cento.
Un dossier dell’Unicef, inoltre, mostra che nel 2013 più di un bambino su 4 (il 27 per cento) vive in famiglie che non possono permettersi tre o più dei nove beni essenziali (fra cui alloggio, riscaldamento, un pasto proteico al giorno, etc.). Questi dati hanno un’evidente relazione con l’accesso alle cure. Si consideri che nella regione Lazio il ticket per una visita psichiatrica è di 35 euro, in Campania di 38 euro. E l’esenzione per i redditi inferiori ai 15.000 euro non garantisce in maniera sufficiente le famiglie. Inoltre, secondo il professor Levi, direttore dell’Istituto di neuropsichiatria infantile dell’Università “La Sapienza”, l’attesa per avere l’appuntamento per la prima visita è lunghissima, di circa 6 mesi, mentre per iniziare il trattamento si va dai 24 ai 36 mesi.
Il secondo aspetto da tenere presente è quanto accaduto in seguito alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2014: le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) si sono riempite in pochissimo tempo, anche perché in pochi le utilizzano come previsto dalla legge, ovvero come extrema ratio, e ci sono già 200 persone in lista di attesa, come scritto nella relazione di Franco Corleone del maggio scorso.
C’è un altro dato meno conosciuto e più pericoloso: il superamento di fatto della non imputabilità, da un lato, e la previsione di un aggravamento della carcerizzazione per i gli autori di reato disagiati psichici. Il tema da affrontare e risolvere è quello dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Stante la lista d’attesa, i magistrati tendono ad applicare la custodia cautelare in carcere. Questo determinerà che all’esito del giudizio di merito verrà sicuramente fuori lo stato di alterazione psichica (perché si dovrà applicare l’articolo 148), e quindi si parlerà di pericolosità sociale e di applicazione di una misura di sicurezza definitiva, oltre l’applicazione della sanzione. Così invece di aver progettato una riforma a tutela delle persone autrici di reato con disagio psichico (in chiave di razionalità nell’utilizzo dello strumento penale), abbiamo il rischio di un aggravamento delle condizioni di queste persone.
Vi potrebbe essere l’applicazione della pena, prima e di misura di sicurezza poi. E questo in quanto è assente una riforma complessiva che interessi cioè l’intero sistema. In tema di applicazione delle misure di sicurezza che riguardano persone colpite da disagio psichico possono essere svolte alcune considerazioni cruciali: intanto può essere segnalato, al riguardo, che vi è un intreccio inestricabile fra norme sostanziali e processuali, in quanto la legge di delega per la riforma del codice di procedura penale non ha portato sul punto al coordinamento delle norme con il codice penale. Vi sono da un lato la disciplina degli articoli 202, 203 e 206 del codice penale; dall’altro la disciplina degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale nonché dell’articolo 73, commi 1 e 3. Si è sempre sostenuto che se il soggetto è socialmente pericoloso, poiché potrebbe delinquere nuovamente, il giudice deve provvisoriamente mandarlo in misura di sicurezza. L’interpretazione delle norme che è stata data fino ad oggi indica che se c’è pericolosità si può applicare una misura di sicurezza, se non c’è pericolosità, invece, il soggetto può essere indirizzato verso una struttura sanitaria. Ma tale interpretazione appare del tutto incongrua sia rispetto alle esistenti norme del codice di penale e del codice di procedura penale, sia rispetto a talune pronunce della Corte costituzionale.
L’unico punto fermo è che con il codice di procedura penale del 1988, articolo 73, si volle inserire un concetto semplice, cioè che la salute deve prevalere sulle esigenze di giustizia, così come previsto dall’articolo 32 della Costituzione. Tale principio è stato successivamente ripreso dalla Corte costituzionale nel 2003 e nel 2004.
Per quanto riguarda il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto deve da ultimo essere sottolineato che accade spesso che il giudice o il pubblico ministero chiedano al perito due cose: in primo luogo se il soggetto è infermo, in secondo luogo se è socialmente pericoloso. Il perito può rispondere relativamente al primo quesito in quanto il concetto di infermità mentale è un concetto medico, e comunque rientra nel sapere scientifico. Ma il perito non ha la competenza per pronunciarsi con riferimento alla pericolosità sociale. I medici non possono essere in grado di rispondere su questo punto in quanto si tratta non di un concetto medico ma di un concetto giuridico.
Concludendo pare di poter sostenere che l’unica strada da percorrere sia quella già intrapresa nel 1978 e nel 1988, vale a dire l’abbandono del doppio binario: non occuparsi della pericolosità sociale ma unicamente nella necessità di cura, di una cura, peraltro, necessariamente collocata entro i limiti della sanzione per il fatto commesso.
Il senatore MAZZONI (AL-A (MpA)) registra come anche dagli interventi svolti nel corso della seduta odierna, così come quelli tenuti nelle scorse sedute dedicate al tema della contenzione, tenuto conto della legge n. 180 degli articoli 13 e 32 della Costituzione nonché dell’articolo 41 dell’Ordinamento penitenziario, risulti un quadro giuridicamente molto complesso.
La senatrice SIMEONI (Misto) segnala che generalizzare può essere fuorviante in quanto in molte realtà sanitarie la contenzione non viene praticata benché, ovviamente, tale procedura non sia assolutamente accettabile se non quando strettissimamente necessaria.
La senatrice DIRINDIN (PD) segnala come il livello delle prestazioni sanitarie, anche sotto il profilo della tutela della salute psichica è distribuito sul territorio nazionale in modo non uniforme e che sono soprattutto le carenze organizzative e di organico a lasciare spazio a pratiche inaccettabili come quella oggetto della seduta odierna. Un’altra riflessione andrebbe condotta sul rapporto tra la magistratura e queste stesse pratiche.
Il presidente MANCONI, nell’accogliere il suggerimento della senatrice Dirindin in ordine ad un approfondimento del ruolo della magistratura sui temi oggetto della seduta odierna, sottolinea, come giustamente ha inteso mettere in evidenza la senatrice Simeoni, che è impossibile generalizzare in ordine all’uso della contenzione nelle strutture sanitarie ma che, proprio per questo, occorre intervenire nelle situazioni patologiche.
La dottoressa TRINCAS riferisce che esiste un elenco di best practices da parte di strutture sanitarie sul territorio nazionale, che lascerà agli atti della Commissione, nelle quali la contenzione non viene praticata. Proprio per questo, perché evitare la contenzione è possibile, è necessario intervenire sul piano delle risorse e degli organici. Quanto alla responsabilità in ordine ai reati commessi da parte di persone con disagio mentale, essa non può certo essere attribuita ai medici.
L’avvocato DE MARTINO riferisce di un caso di una giovane donna a lungo sottoposta a contenzione meccanica nella struttura psichiatrica di Castiglione delle Stiviere in quanto minacciava di farsi del male per sottolineare la necessità di distinguere caso per caso malgrado i danni che possono derivare da un uso distorto ed eccessivo della contenzione – financo la morte – richieda una grande preparazione ed una estrema attenzione ai bisogni del paziente, come prescritto dalla Costituzione italiana.
Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Trincas, l’avvocato De Martino e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.