28 Feb Audizione della Commissione Diritti Umani al sottosegretario Faraone sulla contenzione
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
28 febbraio 2017
Audizione del Sottosegretario alla salute, On.le Davide Faraone, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla contenzione.
Resoconto dell’audizione
Il presidente MANCONI sottolinea che l’audizione odierna rappresenta un passaggio cruciale nel lavoro che la Commissione sta svolgendo sul tema della contenzione meccanica che ha consentito di ascoltare, fra gli altri, rappresentanze dei medici psichiatri, degli infermieri, il Comitato Nazionale di Bioetica, il Forum di Salute Mentale e la Conferenza sulla salute mentale.
Il sottosegretario FARAONE, nel rilevare che la contenzione implica la limitazione della possibilità di movimento spontaneo ed autonomo di un individuo, ricorda che essa può essere chimica quando l’intervento è di tipo farmacologico, meccanica, quando vengono impiegati ausili e c’è un abbandono emotivo, o di tipo ambientale o sociale, quando si attua una segregazione o un isolamento dell’individuo.
Il tema è da anni all’attenzione dell’opinione pubblica, degli operatori della sanità nonché dei politici anche alla luce del fatto che le Commissioni create dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa, a seguito delle visite periodiche che effettuano in Italia, hanno più volte condannato la contenzione come lesiva dei diritti e della dignità della persona.
Al riguardo tuttavia nella riflessione pubblica, che ha coinvolto anche le istituzioni, sono stati compiuti significativi passi in avanti.
Ad esempio, il 14 giugno 2010, il Gruppo interregionale salute mentale (GISM) attivo nell’ambito della Commissione salute delle Regioni ha prodotto il documento “Contenzione in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione” contenente una serie di raccomandazioni con lo scopo di prevenire il ricorso alla contenzione.
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L’intervento del sottosegretario Faraone
Signor Presidente, Onorevoli tutti, vi ringrazio sentitamente per l’opportunità che mi avete dato, con il vostro invito, di fornire il mio contributo su un tema tanto delicato, nonché di grande rilievo sociale, quale quello della contenzione.
Come noto, la definizione di “contenzione” implica la limitazione della possibilità di movimento spontaneo ed autonomo di un individuo.
Può essere chimica quando l’intervento è di tipo farmacologico: a tal riguardo, si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 1990, secondo cui tale forma di contenzione “non è un atto medico prescrivibile”.
Può essere, altresì, meccanica quando vengono impiegati ausili (ad es. per legare la persona) e c’è un abbandono emotivo.
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